Separando le magistrature ed i saperi, il rischio è che lo specchio vada in frantumi

Partecipo con molto piacere all’iniziativa, promossa dal PD campano, sulla riforma della giustizia con particolare riguardo ai temi dell’efficienza del servizio- giustizia e della difesa dei valori costituzionali.

La qualità dei relatori, al netto di chi vi parla, è garanzia di un dibattito approfondito e serio che sappia rivolgersi a quanti continuano ad auspicare il reciproco rispetto tra poteri dello Stato in un’Italia sempre incline a passare dal servo encomio al codardo oltraggio.

Da liberaldemocratico sincero e da garantista convinto ho vissuto con difficoltà questi anni, trentatre per la precisione, di infinita transizione dei rapporti tra politica e magistratura. Li ho vissuti da legislatore e da presidente ordinistico, oggi solo da vecchio avvocato che continua a chiedersi se esista ancora il buonsenso ed a rispondersi – come Manzoni – che <il buonsenso esiste ma se ne sta nascosto per paura del senso comune>.

Per troppi anni la demagogia ed il populismo hanno preso il sopravvento; per troppi anni l’estremismo parolaio ha annullato la solidità delle argomentazioni; per troppi anni i talkshow hanno offerto spettacoli deprimenti con protagonisti improbabili, tribuni della plebe o analfabeti funzionali. In ogni caso, cattivi maestri. Scusandomi per la, per me doverosa, premessa vengo al tema in ordine al quale dichiaro subito la mia contrarietà al disegno di legge costituzionale n. 1917 d’iniziativa del Governo.

Analizzando le prospettive di riforma in ottica prevalentemente processuale osservo che la proposta non riguarda la mera separazione delle carriere, ma qualcosa di diverso e di più radicale. In fondo, per separare le carriere mantenendo un unico ordine giudiziario non serve affatto una modifica costituzionale. Sul punto la Corte Costituzione è stata chiarissima: nella sentenza n. 37 del 7 febbraio 2000, ribadita con la sentenza n. 58 dell’8 marzo 2022, ha precisato che la Costituzione, <pur considerando la magistratura come un unico “ordine”, soggetto ai poteri dell’unico Consiglio superiore, non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti ed a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni>.

Come dire: la separazione delle carriere in senso proprio – con la previsione di concorsi differenziati, di una progressione ispirata a criteri e valutazioni diverse e l’impossibilità di transitare da un ruolo ad un altro – non trova alcun limite nella Carta Costituzionale e potrebbe essere realizzata anche attraverso una legge ordinaria, purché rimanga un unico ordine ed un unico Consiglio superiore.

È bene dunque essere chiari fin dalla terminologia: nel progetto del Governo, già vagliato in prima lettura con tempi contingentati e senza alcuna discussione, non si persegue la separazione delle carriere, ma la separazione delle magistrature. Ma tale separazione non è affatto necessaria per attuare il modello accusatorio, come recita la relazione del ddl C del Governo, né è imposta dall’art. 111 della Costituzione.

Anzitutto, nel nostro modello processuale il pubblico ministero ed il giudice sono già distinti in modo chiaro e netto sul piano funzionale. Questa diversificazione non richiede affatto una differenziazione anche sul versante ordinamentale.

Ed anche l’art. 111, comma 2, Cost., che parla di giudice terzo oltre che imparziale non postula necessariamente una differenza ordinamentale. È ben vero che questa disposizione ha avuto anche questa lettura ma, secondo un’interpretazione consolidata nella giurisprudenza costituzionale, la formulazione dell’art. 111 comma 2 Cost. non avrebbe innovato sostanzialmente rispetto a quanto desumibile in precedenza dagli artt. 24 e 3 Cost. (C. Cost. 27 aprile 2001 n. 112); avrebbe invece esplicitato un valore fondamentale che la Corte aveva desunto dal <principio del giusto processo in tema di garanzia dell’imparzialità del giudice>. Secondo Corte cost. ord. 25 marzo 2002 n. 75 <l’evocazione dell’ulteriore parametro rappresentato dal novellato art. 111 Cost., non introduce rispetto a tale giurisprudenza profili nuovi o diversi di illegittimità costituzionale, essendo la terzietà ed imparzialità del giudice – alla cui stregua la questione è posta- pienamente tutelate nella carta costituzionale, anche anteriormente alla citata novella>

Come si vede, la piena attuazione del valore dell’imparzialità e della terzietà sancito dall’art. 111 comma 2 Cost, è compito del legislatore processuale ed è ovviamente essenziale per perseguire tale valore la distinzione funzionale nel contesto processuale a nulla rilevando lo status ordinamentale.

Quanto al denunciato “strapotere” del PM, derivante dalla collocazione ordinamentale dell’accusatore, esso non è assolutamente un fenomeno italiano ma un trend diffuso in tutto il mondo che presenta punte estreme proprio nel sistema accusatorio americano, a cui si guarda con tanta simpatia.

Secondo una felice espressione il PM è sempre stato, allo stesso tempo, <avvocato dell’accusa> e <difensore della legalità>: parte pubblica ed imparziale secondo un canone riconducibile più all’art. 97 Cost. che all’art. 111 comma 2 Cost. che si staglia al fondo dell’art. 358 cpp che impone al PM di ricercare, nel corso delle indagini preliminari, anche gli elementi di prova a favore dell’indagato. Come bene noto, i sostenitori della separazione considerano tale previsione la <quintessenza del farisaismo giuridico>: non verrebbe mai
applicata dai PM italiani e, quindi, andrebbe cancellata.

Al contrario, l’imparzialità del PM nella fase preparatoria delle indagini è un valore da tenere ben stretto, soprattutto oggi che le indagini preliminari – per fattori endogeni ed esogeni legati allo sviluppo della prova tecnologica- hanno assunto un peso determinate. Ora, il rischio concreto è che la separazione delle magistrature e la conseguente enfatizzazione del ruolo di parte del PM finiscano per condurre a superare questo connotato con conseguenze negative proprio
nelle indagini preliminari.

In questo senso, mi sembra che la separazione possa costituire il
presupposto per una vera e propria eterogenesi dei fini: nefasta soprattutto
per la difesa. Si è detto che, per una serie di dinamiche sociali, prima ancora che giuridiche, in tutto il mondo il ruolo del PM è in crescita esponenziale. La separazione delle magistrature – con la creazione di un CSM della magistratura requirente – non faranno che assecondare ed alimentare questo fenomeno.

A quella che polemicamente si definisce la <casta> dei magistrati subentrerebbe la casta dei pubblici ministeri, più autoreferenziali che mai, proprio in quanto corpo isolato ed autonomo da ogni potere.
Con il suo CSM, la magistratura requirente rischierebbe di assumere progressivamente un ruolo centrale nel dibattito pubblico. Soprattutto in una società nella quale cresce la domanda di pena, alimentata dai social network e dai media, la magistratura requirente potrà cavalcare questa istanza, cercando e trovando legittimazione e consenso popolare ed il CSM requirente finirà naturalmente per difendere ed alimentare un ruolo di protagonismo accusatorio.

Non è difficile ipotizzare quali saranno le prese di posizione del pubblico ministero rispetto ad assoluzioni che, non assecondando le aspettative dell’opinione pubblica, siano ritenute ingiustificate. Ed il singolo <avvocato della polizia> potrebbe senza dubbio contare sul supporto e la difesa del <suo> CSM. Così come non occorre troppa fantasia distopica per immaginare il peso che assumerà il Consiglio Superiore della Magistratura requirente nei dibattiti sulle riforme della giustizia.

Ho l’impressione che avrà buon gioco – in un circuito vizioso con certo giornalismo – a scagliarsi contro qualsiasi riforma volta a rafforzare i diritti della difesa.

Ed ancora, quel CSM di pubblici ministeri potrebbe introdurre criteri di valutazione basati sul <merito>, ossia sul tasso di successo in termini di condanne ottenute nei processi con conseguente esasperazione di una cultura del risultato a discapito di una cultura delle regole.

Già nel 2004 Vittorio Grevi metteva in guardia dal <pericolo di un corpo separato di magistrati del pubblico ministero>. Un corpo di magistrati privi di cultura giurisdizionale e fortemente aggregati, in sintonia con la mentalità dominante presso gli organi di polizia giudiziaria, nell’ottica di un ruolo di <avvocati dell’accusa> pressoché aprioristicamente indirizzati verso l’obiettivo accusatorio.

In questo senso pare agevole pronosticare che, quella prospettata dal ddl 1917, sarebbe solo una tappa intermedia rispetto ad una traiettoria indefettibile. Con un esito – la dipendenza del PM dall’esecutivo – che non è positivo né auspicabile. Tanto che gli stessi promotori della riforma si affannano a negarlo.

Ma l’innovazione normativa di cui qui discutiamo non si propone lo scopo di migliorare né i tempi né il complessivo servizio giustizia, che non ne avranno alcun beneficio: la riforma ha l’unico obiettivo di riequilibrare l’assetto dell’ordine giudiziario ponendolo in una situazione oggettivamente subalterna rispetto al potere esecutivo.

Questa è ora la posta in gioco, e non certo il solo riequilibrio tra accusa e difesa nel processo penale che era stato prospettato dall’Unione delle Camere Penali.

Infatti due Consigli superiori della Magistratura anziché uno non significa raddoppiarne ma dimezzarne sia il compito di governo dell’ordine giudiziario, che verrà frammentato in due componenti, sia l’autorevolezza e la capacità di doverosa interlocuzione con le altre istituzioni.

Insomma in Italia, ma non solo in Italia, si sta verificando una lenta virata della Costituzione materiale – a Costituzione formale invariata – da ordine democratico, al quale sono connaturati limiti, pesi e contrappesi, a potere autocratico, che non li tollera. Non appena verrà modificata la Costituzione formale con la riforma della magistratura, sarà compiuto un primo tassello di questo disegno complessivo: tassello che non sarà l’unico e che troverà un inevitabile completamento con un successivo assalto alla Costituzione finalizzato a collocare il pubblico ministero sotto il potere esecutivo.

Oggi i promotori della riforma negano con sdegno questo successivo approdo, ma essi stessi stanno disseminando eloquenti indizi di segno opposto.

In un mondo complesso, come quello in cui viviamo, sempre più caratterizzato dalla sovrapposizione delle fonti e dalla sfida dell’interdisciplinarità dei saperi, la strada per migliorare il <servizio giustizia> assicurando maggiore qualità della giurisdizione, mi sembra esattamente opposta a quella che si vorrebbe perseguire con la frammentazione della magistratura.

Più che separare le carriere e le professionalità, oggi più di ieri, si dovrebbero contaminare le esperienze ed i saperi di tutti i protagonisti della giurisdizione.

A ben considerare, proprio gli Stati uniti ed i paesi di COMMON LAW ci consegnano una lezione inequivoca: la circolazione delle esperienze nei diversi ruoli della giustizia rappresenta la regola.
E l’osmosi tra Accademia, magistratura ed avvocatura connota il modello tedesco. Proprio lo scambio ed il confronto tra professioni e punti di vista sarebbe importante per rafforzare non tanto quella che viene definita cultura della giurisdizione, ma la comune cultura della legalità e delle garanzie che dovrebbe essere patrimonio inalienabile, non solo di tutti i magistrati, ma di tutti gli operatori della giustizia.

E proprio Piero Calamandrei, in una celebre conferenza tenuta nel febbraio del 1952, richiamando l’esperienza inglese, ricordava quanto importante fosse la fiducia tra operatori instaurata grazie alla medesima colleganza. <Nel processo – scriveva – giudici ed avvocati sono come specchi;
ciascuno, guardando in faccia l’interlocutore, riconosce e saluta, rispecchiata in lui, la propria dignità>.

Separando le magistrature ed i saperi, il rischio è che lo specchio vada in frantumi.

Napoli, 3 aprile 2025
Umberto Del Basso De Caro