Genito: la riforma della Giustizia tra efficienza e difesa dei valori costituzionali

Il tema che verrà trattato oggi è estremamente delicato.

Il Disegno di Legge costituzionale approvato in prima lettura lo scorso 16 gennaio 2025 non può e non deve passare inosservato, essendo un intervento netto sul quadro complessivo dell’attuale sistema giudiziario.

Iniziamo col dire che non è certamente un tentativo “atipico” o isolato.

A ben vedere, diversi tentativi di riforma hanno caratterizzato negli anni passati le varie compagini susseguitesi alla guida del Nostro Paese, ma la sensazione è che questo sia uno di quei momenti che incidono sulla Storia Repubblicana, con un finale ad oggi incerto, ma intenzioni dei promotori CHIARISSIME.

Si è detto da più parti che la “GIUSTIZIA” italiana dopo questa riforma non sarà più la stessa e le diverse reazioni riscontrate tra i soggetti che trattano la materia certificano variegate vedute al riguardo. Sono insorti i Magistrati (ricordiamo i circa 400 magistrati che lo scorso 26 gennaio hanno manifestato contro la riforma abbandonando la Sala dei Busti di Castel Capuano), si sono mossi a tutela del Disegno di legge altri attori (perlopiù le Camere Penali e parte della Dottrina), ma l’impressione è che si stia parlando più per prese di posizione che nel merito della riforma stessa.

A questo proposito, il titolo del dibattito odierno (la riforma della giustizia tra efficienza e difesa dei valori costituzionali) è particolarmente adeguato, laddove tratteggia, in chiave provocatoria, una apparente contrapposizione, una dicotomia che non è necessariamente sussistente, ma che spesso viene invocata da chi si cimenta con la complessa e variegata materia della “GIUSTIZIA”.

Infatti, l’efficienza che si vuole raggiungere, attraverso la riforma proposta dall’attuale compagine governativa, non può e non deve intaccare le garanzie della nostra Carta costituzionale. Eppure, sembra che questi valori, la cui difesa tocca a TUTTI, compreso il Partito Democratico, che non può e non deve farsi trascinare dagli eventi, ma deve essere parte attiva del processo in atto, siano oggi messi in discussione dal Governo di centrodestra.

Partendo dal presupposto (di cui può lecitamente dubitarsi) che occorra inevitabilmente un intervento riformatore, vien da chiedersi quale. Quante volte è stata invocata, preannunciata o addirittura minacciata una “riforma della giustizia”?

Tra l’altro, consentitemelo, la semantica in politica deve avere un valore.

Che senso ha parlare di “riforma della giustizia”? A tal proposito, è mia intenzione avanzare una proposta già in prima battuta: iniziamo a parlare di “riforma del sistema giudiziario”, del complesso degli uffici e degli organi chiamati a rispondere alle esigenze di giustizia dei singoli cittadini.

Non è, infatti, la GIUSTIZIA, concetto altissimo, a dover essere riformata, così come immutate devono rimanere le tutele costituzionali. Ciò che va, a nostro sommesso avviso, riformato è il funzionamento di un meccanismo frutto di leggi confuse, riforme avulse dal contesto, interventi frettolosi e raffazzonati, sì da poter dare equa soddisfazione agli utenti e ai professionisti che quotidianamente depositano un ricorso, notificano una citazione, presentano una querela, frequentano le aule giudiziarie e le cancellerie, in attesa che la Giustizia faccia correttamente il suo corso.

Perché una riforma della “giustizia” che non è indirizzata alla comunità e ai singoli cittadini è sbagliata in radice. E se l’intento riformatore dovesse tradursi in un ulteriore allontanamento delle persone dal sistema giudiziario, farlo apparire ancor più fallace, estremamente farraginoso e persino fraudolento, allora è nostro dovere porci in netta contrapposizione con il legislatore.

Infatti, si ha la netta sensazione che il Disegno di legge costituzionale di cui trattasi celi un supplementare “Disegno”, una Voluntas finalizzata alla riorganizzazione di uno dei tre poteri dello Stato, e la separazione delle carriere è chiaramente il perno della volontà riformatrice esternata in diverse occasioni dal Governo Meloni.

Sul punto, da più parti si ritiene purtroppo che la riforma del sistema giudiziario debba ogni volta tradursi in una battaglia alla Magistratura, come se fosse implicito, pur non essendolo MAI.

Alcuni segnali espliciti di una più ampia strategia di indebolimento degli organismi di controllo della legalità e di concentrazione del potere in capo all’esecutivo possono essere desunti dal Disegno di Legge di riforma della Corte dei Conti, dall’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (in luogo di una preferibile revisione dello stesso), in contrasto con le direttive unionali e con l’art. 28 della Costituzione. Può, dunque, dubitarsi delle reali intenzioni del Governo, delle aspirazioni sottese a questo quadro riformatore, che sembra mirare alla progressiva liceità di una inammissibile consuetudine, ossia gli abusi di potere nella Pubblica Amministrazione.

Non è scontato dire, a tal proposito, che, come comunità democratica, noi non siamo e non saremo dalla parte di chi cerca impunità o vuole vendetta. Siamo dalla parte di chi pretende Giustizia e la esige nel rispetto dei valori democratici.

Il Legislatore ordinario (ancor più quando manifesta intenzioni riformatrici della Costituzione) dovrebbe avere a cuore il bilanciamento tra i poteri dello Stato, astenendosi dalla repressione di coloro i quali vengono percepiti come un ostacolo.

Deve astenersi, soprattutto, dall’occultare elementi dirompenti nelle normative redatte, utilizzando termini aulici (mi viene in mente l’esperimento dell’Alta Corte Disciplinare), assicurando semmai maggiori garanzie rispetto a quelle ad oggi sussistenti nel nostro impianto statuale.

Invece, nel caso concreto si profila l’ennesimo tentativo di utilizzare l’esperienza legislativa come mezzo per regolare i conti con la magistratura, tra l’altro in un frangente in cui molti esponenti della maggioranza sono sottoposti ad indagini e processi per condotte non propriamente specchiate.

L’attuale Governo, inoltre, non sembra solo. Molti elementi della società civile, in assoluta buona fede, affiancano la compagine governativa in questo ennesimo tentativo di indebolire un sistema in crisi, sia per colpe del legislatore che per ragioni ad esso interne.

Quindi, il nostro obiettivo deve essere in questa fase quello di dialogare con il fronte favorevole alla riforma, tramite un positivo confronto con chi la sostiene senza secondi fini.

Pertanto, se di riforma vuole discutersi, prima ancora che avviare “battaglie”, “resistenze” e “ostruzionismo” tout court verso chi ha intenti deprecabili, rivolgiamoci a chi la vive come una opportunità e che, in assoluta buona fede, la affronta con l’entusiasmo di incidere positivamente sull’economia, sull’attività di impresa, sui rapporti tra i privati e quelli dei privati con l’amministrazione.

Confrontiamoci apertamente con chi ha voglia di ricercare in un positivo dialogo la chiave di lettura della riforma, con chi ha la pazienza di ascoltare le critiche e le preoccupazioni sorte.

Premesso ciò, nel merito della questione tocca procedere per gradi, ponendoci delle domande più che mai opportune.

La separazione tra magistratura giudicante e requirente porta davvero benefici al sistema attuale?

Sappiamo benissimo che la riforma in questione propone la separazione tra collegio giudicante e pubblico ministero, al fine di evitare potenziali lesioni della parità tra le armi durante lo svolgimento del procedimento penale.

Si sostiene, al riguardo, che l’appartenenza dell’accusa e del Giudice allo stesso ordine provochi, sia nella fase delle indagini sia nella fase processuale, un trattamento di favore per la tesi del p.m. rispetto alle argomentazioni dell’indagato/imputato (e, di conseguenza, della difesa del medesimo).

Sul piano astratto la questione non è del tutto fallace, visto che il Giudice non deve soltanto essere terzo ed imparziale, ma deve anche apparire tale. Tuttavia, sempre su un piano teorico, il p.m. non è una semplice “parte” del processo, essendo tenuto ad esercitare l’azione penale ove non sussistano i presupposti per la richiesta di archiviazione. Viceversa, l’Avvocato che accetta l’incarico difensivo (o è nominato d’ufficio), è tenuto a difendere il proprio cliente anche quando la sua difesa appaia ardua.

Inoltre, il p.m. non può (rectius non potrebbe) occultare i fatti e le circostanze favorevoli all’indagato, in quanto la sua funzione è quella di reprimere le condotte penalmente rilevanti, non far condannare l’indagato/imputato. Dal canto suo, l’Avvocato deve tutelare al massimo delle sue capacità professionali e con piena dedizione la posizione del proprio assistito. Si aggiunga che lo stesso ha l’obbligo del segreto professionale ed è penalmente perseguibile se reca “pregiudizio agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria”, ex art. 380 c.p. (e, quindi, non può diffondere elementi sfavorevoli alla parte assistita).

In sintesi, non vi è lesione alla parità, dal momento che p.m. ed avvocato, nel nostro Ordinamento giuridico, svolgono due compiti diversi.

Anche sul piano pratico l’argomentazione dei riformatori non convince. Circa la metà dei processi che arrivano a dibattimento (50,5 %) si conclude con l’assoluzione, con un aumento dell’esito assolutorio al 70% nelle ipotesi di opposizione a un decreto penale di condanna (dati del 31.01.2021), quando, cioè, ad essere contestato è il pagamento di una sanzione solo pecuniaria per reati ritenuti “minori”. Il tutto tralasciando, per ragioni di sintesi, le inchieste che vengono concluse nella fase delle indagini o in seguito all’udienza preliminare.

Quindi, stando agli esiti, questo privilegio verso l’accusa è inesistente.

Potrebbe, a questo punto, obiettarsi che l’alto numero di imputazioni inefficaci, che cadono nel vuoto non conducendo ad alcuna condanna, è comunque un problema. Ma questo problema non viene risolto con la separazione delle carriere, bensì con una efficace revisione del procedimento disciplinare dei magistrati (incidendo, per esempio, sull’art. 3-bis del codice disciplinare – D.Lgs. 109/2006 – e sull’esimente della “scarsa rilevanza del fatto”, applicabile a tutti gli illeciti, funzionali o extrafunzionali, anche se conseguenti a reato), oltre alla previsione di un filtro più serrato all’udienza preliminare.

Se non per garantire una terzietà del Giudice, ritenuta lesa in assenza di separazione delle carriere (e abbiamo appurato che non sussiste alcuna lesione dell’imparzialità, anche per l’assente parità di funzioni tra accusa e difesa), a cosa serve la separazione delle carriere?

Il quesito si impone. In assenza di una reale parità tra le parti, viste le diverse funzioni svolte nel processo tra p.m. ed avvocato, nonché di una effettiva lesione delle prerogative difensive dell’indagato/imputato, perché separare le carriere?

Una prima risposta potrebbe essere: per ispirarci al “modello americano”. La conseguenza sarebbe la progressiva trasformazione del pubblico ministero in un avvocato dello stato, con funzioni radicalmente diverse rispetto al modello attuale. Per esempio, un prosecutor non è tenuto alla ricerca della verità oggettiva, bensì a difendere la vittima del reato, puntando alla condanna dell’imputato e al raggiungimento degli interessi della parte assistita. In sostanza, l’accusa americana, a cui si dice di voler attingere, è più simile all’avvocatura erariale (sullo stampo di quanto avviene nei processi civili ed amministrativi), quando non direttamente ad un super-poliziotto, e sarebbe libera da condizionamenti nel raggiungere la “condanna a tutti costi” (nota preoccupazione del vero garantismo).

Pertanto, quest’ottica priva il processo di un efficace filtro “oggettivo” durante le indagini, creando una figura sinora sconosciuta al nostro Ordinamento. In più, non va tralasciato che il graduale abbandono della cultura giudicante nella formazione dei pubblici ministeri li renderà progressivamente più vicini alla logica della polizia giudiziaria e, quindi, del Governo.

Lasciatemi dire che, personalmente, questo mi spaventa.

Una seconda risposta potrebbe essere: separando le carriere si elimina ogni astratto e potenziale condizionamento tra magistratura requirente e giudicante.

Orbene, immaginando per un istante che questo sia un elemento in toto positivo e senza effetti collaterali, per eliminare le influenze negative basterebbe reprimerle in concreto, ossia verificare se ed in quali casi ciò è avvenuto. Se proprio vogliamo analizzare la dialettica tra accusa e Collegio giudicante nell’attuale sistema, non è infrequente l’ipotesi in cui sono proprio i Giudici a respingere le richieste di archiviazione del p.m. (vedasi il processo Salvini), così come sovente in dibattimento vengono sconfessate, nel contraddittorio tra le parti, le risultanze delle indagini.

Ma vi è di più. Nel nostro Ordinamento (e, più in generale, nella cultura giuridica europea) a differenza dell’accusa, la difesa beneficia della retroattività delle norme favorevoli all’imputato. Quindi, quando si parla di “teoremi accusatori”, soprattutto in processi eccellenti, si veda in quanti casi le assoluzioni (o le prescrizioni) si sono verificate per modifiche legislative pro reo in corso di causa.

L’Alta Corte Disciplinare e il doppio CSM saranno una risposta efficace alle questioni sinora riportate?

L’ultimo quesito che vi pongo riguarda uno dei temi più che verrà trattato oggi, ossia lo sdoppiamento del CSM e l’istituzione di una Alta Corte Disciplinare, che dovrebbe assorbire le funzioni oggi svolte dal CSM e dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili (in sede di impugnazione). In merito l’art. 4 del DDL (sostitutivo dell’art. 105 della Costituzione) recita che “la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare”.

La medesima sarà composta da 15 membri:

6 laici (3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione).

9 togati (di cui sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità).

I giudici dell’Alta Corte dovrebbero durare in carica per 4 anni e l’incarico non potrà essere rinnovato.

Detto questo, due preoccupazioni sono immediate:

La prima: Il Presidente verrà eletto dall’Alta Corte tra i membri laici, cioè tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, minando di fatto l’indipendenza della Magistratura.

La seconda: l’impugnazione delle decisioni dell’Alta Corte contro le sentenze emesse dalla stessa in prima istanza sarà devoluta, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudicherà senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. Permettetemi il latino: Quis custodiet ipsos custodes?

Sul doppio CSM ho solo un immediato rilievo da avanzare al Governo: in un momento così delicato, tra crisi energetica e spending review, quanto costerà sdoppiare (inutilmente) il Consiglio Superiore della Magistratura, privato, peraltro, anche della sua funzione disciplinare?

Detto altrimenti, invece di triplicare i costi, raddoppiando il CSM ed istituendo l’Alta Corte, non avrebbe avuto maggiore efficacia (ad un costo notevolmente minore) modificare la composizione dell’attuale CSM e/o rafforzare il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati (ad esempio, inserendo responsabilità maggiori per i casi di abuso della custodia cautelare, vero dramma del nostro sistema?). 

Esaminato il quadro generale e poste alcune delle domande più urgenti, proseguiamo l’analisi chiedendoci per quale motivo questa riforma, nonostante vistose criticità, stia riscontrando un cospicuo seguito. Sul punto, il Partito Democratico (ma non solo) ha il dovere di andare oltre delle sterili prese di posizione, ragionando con tutti con responsabilità ed impegno, senza preclusioni.

In altri termini, se uno dei temi posto dal Governo è quello della separazione delle carriere, chiediamoci, prima ancora di fare una proposta alternativa e ragionevole, perché una certa fetta della popolazione la chiede senza mezzi termini e addirittura la invoca.

Al netto di chi ha tornaconti personali, c’è una parte dei cittadini che non si sente (a torto o a ragione) tutelata dall’attuale meccanismo, che chiede una distinzione piena tra magistratura requirente e chi esercita le funzioni giudicanti. Cittadini che preferiscono direttamente un superpoliziotto (sulla scorta del prosecutor statunitense) ad un faticoso investigatore della verità, spesso additato di “carrierismo” per l’insistenza con cui sono state portate in aula tesi non esattamente convincenti (seppur frutto di condotte discutibili, diciamoci anche questo). Delle volte, in effetti, si è avuta la sensazione che venissero mandati avanti processi per dimostrare l’esistenza di situazioni spiacevoli e deprecabili, anche se le medesime non figuravano tra le condotte sanzionate dal codice penale. Come per dire “voglio dimostrarvi che la farà franca, ma umanamente/moralmente il suo agere non è cristallino”.

Ancora, chiediamoci se le intercettazioni abbiano nell’attuale sistema dei punti critici o se, al contrario, siano un modo per favorire le indagini (al riguardo, sarebbe interessante discutere della proposta di limitazione delle intercettazioni ordinarie a 45 giorni). E facciamo in modo che non si possa più parlare di abusi, magari istituendo un controllo “terzo” al loro utilizzo.

Si aggiunga che il tema delle carceri, spesso evocato dalla stampa, (che sarà oggetto del prossimo incontro pubblico) è di fatto assente dal dibattito politico e, conseguentemente, non si discute più della finalità rieducativa, da perseguire secondo la Carta Costituzionale. Tutti siamo consapevoli che il sistema carcerario è completamente al collasso, che è una vera emergenza, e non solo per il sovraffollamento o per la carenza di personale, ma tutti noi lo percepiamo come un mondo invisibile e degli invisibili che non ci appartiene, un dimenticatoio ove nascondere i “rifiuti” della società, ledendo così la dignità umana e perdendo di vista i valori costituzionali.

Infine, iniziamo concretamente a trovare un modo per smaltire l’arretrato, a proposito di efficienza, poiché, oltre ad una valutazione teorica sul funzionamento del sistema, sul piano pratico si stanno incontrando non poche difficoltà con il processo penale telematico e questo potrebbe essere un problema da risolvere con immediatezza, in quanto appesantisce l’intero apparato. Perché la “domanda” di Giustizia non solo deve essere garantita, ma deve essere fornita in tempi certi. SEMPRE.

Su queste basi, le proposte che seguiranno, e sono sicura che saranno molteplici, non potranno che essere una valida alternativa al disastro che si prospetta, che, come comunità, abbiamo il dovere di evitare. Con ogni mezzo lecito.

Avv. Paola Genito, responsabile Giustizia PD Sannio